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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in II Commissione in sede legislativa riferita al nuovo testo C. 3291-bis adottato nella seduta del 13/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2010  [ apri ]
4.01.
approvato

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».