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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.501. in II Commissione in sede legislativa riferita al nuovo testo C. 3291-bis adottato nella seduta del 13/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2010  [ apri ]
1.501.
approvato

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: In ogni caso.

1.501.
approvato

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione del beneficio, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: In ogni caso.