Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nella situazione considerata dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del Testo unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.