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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.20. in II Commissione in sede legislativa riferita al nuovo testo C. 3291-bis adottato nella seduta del 13/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2010  [ apri ]
1.20.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nella situazione considerata dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del Testo unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.