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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.400. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
3.400.
approvato

All'articolo 3, comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e Poste s.p.a.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 1, dopo la parola: inadempiente, sono aggiunte le seguenti: fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8.

La Commissione