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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.04. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
2.04.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica dell'articolo 648-bis del codice penale concernente il reato di riciclaggio) - 1. All'articolo 648-bis del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».