Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale) - 1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «e di omertà» sono sostituire dalle seguenti: «o di omertà».
b) all'ultimo comma le parole da: «anche alla camorra» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a tutte associazioni mafiose comunque denominate».