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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.0300. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
10.0300.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
2. La stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
3. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
4. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i soggetti indicati al comma 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.