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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
1.29.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:
1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione, pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;
2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-bis del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;
b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;
c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:
1) la competenza per le indagini in capo alla procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di Corte di appello;
2) la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di Corte di appello;
3) dei limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;
4) la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;
5) la possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;
6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.