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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
1.19.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni per delinquere di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa.