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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
1.18.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis)
disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera, se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
a-ter) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.