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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.16. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
1.16.

Al comma 3, lettera e), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;