Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari.