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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.104. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2010  [ apri ]
1.104.

Al comma 3, lettera g), prima del numero 1), aggiungere il seguente:
01) che la tutela dei terzi si fondi sul rispetto del principio della buona fede; che il creditore sia ritenuto in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità;