stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
9.06.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

ident. 9.07.9.08.9.09.9.010.9.011.