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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
9.012.
inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Nuove disposizioni in materia di rivendita di generi di monopolio).

L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:
«1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, nn. 2) e 3).
Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purché questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.