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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
8.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per effetto dell'iscrizione nel registro internazionale, agli armatori e al personale delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

2. I commi 4 e 5 sono abrogati.