Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).
1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per effetto dell'iscrizione nel registro internazionale, agli armatori e al personale delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche si applicano i soli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
2. I commi 4 e 5 sono abrogati.