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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
8.010.
approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione della cessione d'azienda).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«2. I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».