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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino).

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell' erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.