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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
6.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Presentazione in via telematica delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni agli enti di previdenza e assistenza obbligatori).

1. Gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, con propri provvedimenti, determinano le modalità e i criteri per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle domande di prestazioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle regole in materia di trattamento dei dati personali.