Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:
Articolo 30-bis.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, con le seguenti: entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.