Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato.