Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al punto 1.18, dopo le parole «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento».
2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: «8.10 Test di fecondazione».
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica» e le parole: «di tali sorgenti luminose» sono sostituite dalle seguenti: «di tali lampade»;
b) all'Allegato 1B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al punto 1.18, dopo le parole «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento».
2) dopo il punto 8.9, è aggiunto il seguente: «8.10 Test di fecondazione».