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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
20.01.
(inammissibile limitatamente alle lettere da a) a e))

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) «dati sensibili», i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale»,
b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni non è soggetto all'applicazione del presente codice, fatte salve in ogni caso le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II».
c) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il trattamento riguardi dati contenuti nel curriculum vitae che l'interessato abbia spontaneamente trasmesso al titolare, corredato da una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. L'informativa è comunque dovuta al momento del primo contatto, successivo all'invio del curriculum, tra il titolare e l'interessato»,
d) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
l) riguarda dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
m) con esclusione della diffusione, riguarda dati relativi a rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto».
e) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
c) dei dati contenuti nel curriculum vitae, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.
f) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Relatore