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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
2.3. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione - ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale - determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

2.3.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese, gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane. La comunicazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, a norma del comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.