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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
19.02.

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Gli avvocati e gli altri soggetti di cui al primo comma che promuovono azioni giudiziarie, in nome proprio ovvero in difesa di altri, nei confronti di Amministrazioni dello Stato, enti previdenziali ed altri enti pubblici, sono tenuti a indicare negli atti introduttivi dei procedimenti giudiziari, sia ordinari che di esecuzione, gli estremi del conto corrente bancario o postale al quale affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività a pena di improcedibilità del procedimento esecutivo.