Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È abrogato l'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del predetto testo unico, sopprimere le parole «75-bis».
Conseguentemente al medesimo articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.