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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
10.1.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e la trasmissione di atti e documenti tra Comuni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n 223, al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra Comuni e Questure di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del c.c.;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975 n. 191;

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. a), b) e c);
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Difesa, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lett. d).

Il Relatore