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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2010  [ apri ]
1.03. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.

Il Relatore