Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).
1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».