Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Pontili galleggianti).
1. La realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.