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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
29.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti»;
2) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» aggiungere le seguenti: «delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;
3) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «non superiori a 90 giorni» con le seguenti: «non superiori a 60 giorni»;
4) all'articolo 2, comma 4, ultimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione»;
5) all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: «Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al precedente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;
6) all'articolo 2-bis aggiungere il seguente comma: «L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;
7) all'articolo 3, comma 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2»;
8) sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: «La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;
9) all'articolo 13, comma 1, aggiungere il seguente capoverso: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge»;
10) all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;
11) sopprimere il comma 2 dell'articolo 17;
12) dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.
2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3».