Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue)
1. All'articolo 101, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza del presente decreto.