Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici)
1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109, il Decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 e l'ultimo periodo della lettera f) dell'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.