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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
20.02.
approvato

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, lettera a), comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è soppresso.
2. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
b) al comma 7, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Digit/@PA stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego»;
d) al comma 8, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
e) al comma 9, sono soppresse le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6».

3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 5, primo periodo, dopo le parole «ai cittadini» sono aggiunte le seguenti parole: «ed agli stranieri residenti»;
b) comma 5, primo periodo, le parole «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali» sono soppresse;
c) comma 6 dopo le parole «ogni amministrazione pubblica utilizza» è aggiunta la parola «unicamente»;
d) comma 6 dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005» le parole «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,» sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile è soppresso.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il Relatore