Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Abolizione del registro infortuni).
1. L'obbligo di tenuta del Registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.