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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
2.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 in materia di Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). - 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Istituzione, composizione e presidenza della federazione o della consulta regionale degli ordini). - 1. È istituita la federazione o la consulta regionale degli ordini, cui sono conferiti i compiti di rappresentanza degli ordini territoriali presso l'amministrazione regionale. Alla federazione o alla consulta aderiscono gli ordini territoriali. Il consiglio direttivo della federazione o della consulta è composto dai presidenti degli ordini territoriali i quali nominano un presidente che ha la rappresentanza della relativa federazione o consulta.
2. Le deliberazioni della federazione o della consulta sono assunte a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
3. Le spese del funzionamento della federazione o della consulta sono a carico degli ordini territoriali e ad ogni modo da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. La costituzione della federazione o della consulta è comunicata al consiglio nazionale, al Ministero della Giustizia ed alla Regione o provincia autonoma di riferimento.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i consigli nazionali interessati, d'intesa con i Presidenti delle federazioni o delle consulte, delle regioni o delle provincie autonome corrispondentemente interessate, provvedono ad approvare le linee guida dello statuto delle stesse.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da un rappresentante di ogni regione e provincia autonoma italiane, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.»;
2) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, il candidato che intende eleggere per la propria regione o provincia autonoma. Il nominativo è scelto tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 6. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive il nominativo del candidato votato, nella scheda predisposta dal Ministero della giustizia con il numero di voti spettanti a ciascun ordine. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine».