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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
10.01.
approvato

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato.
5-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei precedenti commi non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri.».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Relatore