Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere seguente:
Art. 9-quater.
(Semplificazione in materia di adempimenti topografici ed ecografici).
1. Al fine di consentire ai Comuni di provvedere, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, capi VII e VIII, alla esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e alle revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e agli altri adempimenti statistici, è istituito presso il Ministero dell'Interno il servizio di gestione della toponomastica nazionale, che sarà erogato, su richiesta dei Comuni interessati, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica, da Poste Italiane S.p.A.. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, sentito il Ministro della Semplificazione Normativa e l'Istituto Nazionale di Statistica, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche della piattaforma e le modalità di corresponsione del prezzo del servizio al fornitore dello stesso.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di cui al precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.