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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8-ter.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
8-ter.01.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Semplificazione della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società).

1. Il primo comma dell'articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Gli atti costitutivi delle società, sottoscritti dai contraenti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura, rispettivamente, dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero del notaio rogante o autenticante».

2. Il secondo comma dell'articolo 2300 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia con attestazione della conformità all'originale da parte del legale rappresentante della società con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2296».