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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.300. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
6.300.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto (a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma; (b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni; (c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola «scritta» è soppressa;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni».

3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma, introdotto dal comma 1 della presente legge, dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma dell'articolo 12 citato.

Il Relatore