Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - norma interpretativa).
1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento. Non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.
2. All'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.