Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.