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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
28.1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Art. 29.
(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» sono aggiunte le seguenti: «, delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;
c) all'articolo 2, comma 3, le parole: «non superiori a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a sessanta giorni»;

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione» sono soppresse;
e) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al comma 9, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;
f) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio di atti accertativi delle qualità della persona integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;
g) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2» sono soppresse;
h) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;
i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
l) all'articolo 17, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
m) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato;
n) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.
2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3".
sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

Capo III
NUOVI TERMINI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

vedi 28. 1, 29. 1. e 30. 6.