Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).
1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.