Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:
Art.. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).
1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».