Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).
1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».