Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 91, è aggiunto il seguente:
Art. 91-bis. Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono superare il valore della condanna principale.