Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).
Per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto previsto dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.