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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
1-bis.2.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«i) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui al presente articolo le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;
l) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera i) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
m) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;
n) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera m), ai fini del loro inserimento nel REA;
o) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti di cui alle lettere i) e m) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente articolo;
p) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere i), l), m), n) e o) avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».