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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9-ter.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
9-ter.01.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 9-quater.
(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:
a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;
f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1o gennaio 2012.

Art. 9-quinquies.
(Consulta per la semplificazione).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.
2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:
a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;
b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;
c) da un rappresentante designato da ciascun Ministro;
d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
6. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.
7. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.
8. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

ex 9. 04. parte ammissibile